IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico impiego, e
successive  modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli
3 e 14;
  Visto  il  decreto-legge  1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   29  gennaio  1994,  n.  71,  recante
trasformazione    dell'amministrazione    delle    poste    e   delle
telecomunicazioni  in  ente pubblico economico e riorganizzazione del
Ministero;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per   la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per  la
semplificazione  amministrativa ed in particolare gli articoli 12, 13
e 19;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
18  aprile  1997,  n.  236,  approvativo  del regolamento concernente
l'istituzione  del  servizio di controllo interno presso il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione  dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
  Ravvisata l'esigenza di organizzare gli uffici che svolgono compiti
di   collaborazione   per  l'espletamento  delle  attivita'  indicate
nell'articolo  3  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 luglio 2000;
  Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 26 ottobre 2000;
  Sentite le organizzazioni sindacali in data 18 settembre 2000;
  Sentite le competenti commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 febbraio 2001;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 6 marzo 2001
concernente  "Regolamento  di  organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro delle comunicazioni";
  Visti  i  rilievi formulati dalla Corte dei conti in data 18 aprile
2001;
  Considerata l'opportunita' di accogliere i suddetti rilievi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2001;
  Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) uffici   di   diretta   collaborazione:   gli  uffici  di  diretta
   collaborazione  con  il  Ministro  delle  comunicazioni  e  con  i
   Sottosegretari  di  Stato presso il Ministero delle comunicazioni,
   ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  2, del decreto legislativo 3
   febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
   luglio 1999, n. 300;
b) Ministro: il Ministro delle comunicazioni;
c) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;
d) decreto  legislativo n. 29/1993: il decreto legislativo 3 febbraio
   1999, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
e) Sottosegretari  di  Stato:  i  Sottosegretari  di  Stato presso il
   Ministero delle comunicazioni.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'
          art.  10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  L'art.  17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  recante:  "Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          e' il seguente:
                "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                  a) riordino  degli uffici di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                  b) individuazione    degli    uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                  c) previsione  di  strumenti  di verifica periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                  d)   indicazione   e   revisione   periodica  della
          consistenza delle piante organiche;
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
              -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              -  L'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  recante:  "Razionalizzazione dell'organizzazione delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' il seguente:
              "Art.  3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
          responsabilita).  -  1. Gli organi di Governo esercitano le
          funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo, definendo
          gli  obiettivi  ed  i programmi da attuare ed adottando gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa  e  della gestione agli indirizzi impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare:
                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo;
                b) la  definizione  di  obiettivi,  priorita', piani,
          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
          e per la gestione;
                c) la  individuazione  delle risorse umane, materiali
          ed   economico-finanziarie   da   destinare   alle  diverse
          finalita'  e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
          dirigenziale generale;
                d) la  definizione dei criteri generali in materia di
          ausili  finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi,
                e) le  nomine,  designazioni ed atti analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni;
                f)    le   richieste   di   pareri   alle   autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
                g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
              2.   Ai   dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e
          provvedimenti  amministrativi,  compresi tutti gli atti che
          impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche' la
          gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa mediante
          autonomi  poteri  di spesa, di organizzazione delle risorse
          umane,  strumentali  e di controllo. Essi sono responsabili
          in   via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della
          gestione e dei relativi risultati.
              3.  Le  attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
          possono  essere  derogate soltanto espressamente e ad opera
          di specifiche disposizioni legislative.
              4.  Le  amministrazioni  pubbliche,  i  cui  organi  di
          vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
          di  rappresentanza  politica, adeguano i propri ordinamenti
          al  principio  della distinzione tra indirizzo e controllo,
          da un lato, e attuazione e gestione dall'altro".
              - L'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  recante:  "Razionalizzazione dell'organizzazione delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' il seguente:
              "Art.  14  (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
          tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          bilancio,  anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
          cui all'art. 16:
                a) definisce  obiettivi, priorita', piani e programmi
          da  attuare  ed emana le conseguenti direttive generali per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione;
                b) effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
          comma  1,  lettera  c),  del presente decreto, ivi comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
          funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
          variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
          medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
          altresi'   conto   dei   procedimenti   e   subprocedimenti
          attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
              2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni,    con    incarichi   di   collaborazione
          coordinata  e  continuativa,  Per  i dipendenti pubblici si
          applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
          legge  15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  Segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  Governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
          comma  1,  lettera  n),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59,
          senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consistente  in un unico emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione  individuale. Con effetto dalla data di entrata
          in  vigore  del  regolamento  di cui al presente comma sono
          abrogate  le  norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,
          n.  1100,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, ed
          ogni   altra   norma   riguardante  la  costituzione  e  la
          disciplina  dei  Gabinetti  dei Ministri e delle Segreterie
          particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
              3.  Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
          o  avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
          di  competenza  dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
          il  Ministro  puo'  fissare  un termine perentorio entro il
          quale   il   dirigente   deve   adottare   gli   atti  o  i
          provvedimenti.  Qualora  l'inerzia  permanga,  o in caso di
          grave  inosservanza  delle  direttive generali da parte del
          dirigente   competente,  che  determinino  pregiudizio  per
          l'interesse  pubblico,  il  Ministro puo' nominare, salvi i
          casi  di  urgenza  previa  contestazione, un commissario ad
          acta,  dando  comunicazione al Presidente del Consiglio dei
          Ministri  del  relativo  provvedimento.  Resta salvo quanto
          previsto  dall'art.  2,  comma  3,  lettera p), della legge
          23 agosto   1988,  n.  400.  Resta  altresi'  salvo  quanto
          previsto  dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto l8 giugno
          1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          dall'art.  10  del  relativo  regolamento emanato con regio
          decreto  6 maggio  1940,  n.  635. Resta salvo il potere di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'".
              - Il decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito
          in  legge,  con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994,
          n.  71,  reca:  "Trasformazione  dell'Amministrazione delle
          poste  e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico
          e riorganizzazione del Ministero".
              -  Il  testo  degli  articoli  12,  13 e 19 della legge
          15 marzo  1997,  n.  59, recante: "Delega al Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa.", e' il seguente:
              "Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
          oltreche'  ai  principi  generali  desumibili  dalla  legge
          23 agosto  1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
          e  dal  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni  ed  integrazioni,  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) assicurare  il collegamento funzionale e operativo
          della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  con  le
          amministrazioni   interessate   e   potenziare,   ai  sensi
          dell'art.  95  della  Costituzione, le autonome funzioni di
          impulso,  indirizzo  e  coordinamento  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri, con eliminazione, riallocazione e
          trasferimento  delle  funzioni  e delle risorse concernenti
          compiti  operativi  o  gestionali  in  determinati settori,
          anche  in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
          articoli 3 e seguenti;
                b) trasferire  a  Ministeri  o  ad  enti ed organismi
          autonomi  i  compiti  non  direttamente  riconducibili alle
          predette  funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri secondo criteri di
          omogeneita'  e  di  efficienza gestionale, ed anche ai fini
          della riduzione dei costi amministrativi;
                c) garantire   al   personale   inquadrato  ai  sensi
          dell'art. 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto
          di  opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri   e   il  transitare  nei  ruoli
          dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;
                d) trasferire   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  per l'eventuale affidamento alla responsabilita'
          dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a
          questi ultimi direttamente dalla legge;
                e) garantire   alla   Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri    autonomia    organizzativa,   regolamentare   e
          finanziaria  nell'ambito  dello  stanziamento  previsto  ed
          approvato  con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno
          in corso;
                f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione
          delle  competenze  tra  i  Ministeri,  tenuto  conto  delle
          esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
          europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti
          e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4
          e  dal  presente  articolo,  in  ogni  caso  riducendone il
          numero,  anche  con  decorrenza  differita all'inizio della
          nuova legislatura;
                g) eliminare    le   duplicazioni   organizzative   e
          funzionali,  sia  all'interno  di ciascuna amministrazione,
          sia  fra  di  esse,  sia tra organi amministrativi e organi
          tecnici,   con  eventuale  trasferimento,  riallocazione  o
          unificazione  delle  funzioni  e  degli uffici esistenti, e
          ridisegnare  le  strutture di primo livello, anche mediante
          istituzione   di   dipartimenti  o  di  amministrazioni  ad
          ordinamento   autonomo   o  di  agenzie  e  aziende,  anche
          risultanti   dalla   aggregazione   di  uffici  di  diverse
          amministrazioni,  sulla  base di criteri di omogeneita', di
          complementarieta' e di organicita';
                h) riorganizzare  e  razionalizzare,  sulla  base dei
          medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
          I  della  presente  legge,  gli  organi  di  rappresentanza
          periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
          collaborazione con le regioni e gli enti locali;
                i) procedere,  d'intesa  con  le regioni interessate,
          all'articolazione  delle attivita' decentrate e dei servizi
          pubblici,   in   qualunque   forma  essi  siano  gestiti  o
          sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello
          Stato,    in   modo   che,   se   organizzati   a   livello
          sovraregionale,  ne  sia  assicurata  la  fruibilita'  alle
          comunita',  considerate  unitariamente  dal  punto di vista
          regionale.  Qualora esigenze organizzative o il rispetto di
          standard  dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
          amministrative   statali   con   riferimento  a  dimensioni
          sovraregionali,  deve  essere comunque fatta salva l'unita'
          di ciascuna regione;
                l)  riordinare  le  residue strutture periferiche dei
          Ministeri,  dislocate presso ciascuna provincia, in modo da
          realizzare  l'accorpamento  e  la  concentrazione, sotto il
          profilo  funzionale,  organizzativo  e  logistico, di tutte
          quelle  presso le quali i cittadini effettuano operazioni o
          pratiche  di  versamento  di  debiti  o  di  riscossione di
          crediti a favore o a carico dell'erario dello Stato;
                m) istituire,  anche in parallelo all'evolversi della
          struttura  del  bilancio  dello  Stato  ed  alla attuazione
          dell'art.  14  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,   e   successive   modificazioni,   un  piu'  razionale
          collegamento    tra    gestione   finanziaria   ed   azione
          amministrativa,  organizzando  le  strutture  per  funzioni
          omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
                n) rivedere,   senza  aggravi  di  spesa  e,  per  il
          personale  disciplinato  dai contratti collettivi nazionali
          di  lavoro,  fino ad una specifica disciplina contrattuale,
          il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
          di  diretta  collaborazione  dei  Ministri,  prevedendo,  a
          fronte   delle   responsabilita'   e   degli   obblighi  di
          reperibilita'  e  disponibilita'  ad  orari  disagevoli, un
          unico   emolumento,   sostitutivo   delle   ore  di  lavoro
          straordinario   autorizzabili   in  via  aggiuntiva  e  dei
          compensi di incentivazione o similari;
                o) diversificare  le  funzioni  di staff e di line, e
          fornire   criteri  generali  e  principi  uniformi  per  la
          disciplina  degli  uffici posti alle dirette dipendenze del
          Ministro,  in funzione di supporto e di raccordo tra organo
          di  direzione politica e amministrazione e della necessita'
          di  impedire,  agli uffici di diretta collaborazione con il
          Ministro,   lo   svolgimento  di  attivita'  amministrative
          rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
                p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa
          e  il  superamento  della  frammentazione  delle procedure,
          anche  attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di
          coordinamento   tra   uffici,  anche  istituendo  i  centri
          interservizi,  sia all'interno di ciascuna amministrazione,
          sia  fra  le  diverse  amministrazioni;  razionalizzare gli
          organi  collegiali  esistenti  anche mediante soppressione,
          accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
                q)  istituire  servizi  centrali  per  la  cura delle
          funzioni  di  controllo interno, che dispongano di adeguati
          servizi  di  supporto  ed  operino  in collegamento con gli
          uffici   di  statistica  istituiti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
          sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che
          non  provvedano  alla  istituzione dei servizi di controllo
          interno  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          decreto legislativo;
                r) organizzare   le   strutture  secondo  criteri  di
          flessibilita',   per  consentire  sia  lo  svolgimento  dei
          compiti  permanenti,  sia  il  perseguimento  di  specifici
          obiettivi e missioni;
                s) realizzare  gli  eventuali  processi  di mobilita'
          ricorrendo,  in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
          base  territoriale,  ai  sensi  dell'art.  35, comma 8, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,    prevedendo    anche    per    tutte    le
          amministrazioni   centrali   interessate  dai  processi  di
          trasferimento  di  cui  all'art.  1  della  presente legge,
          nonche'  di  razionalizzazione,  riordino  e fusione di cui
          all'art.  11,  comma  1,  lettera a), procedure finalizzate
          alla  riqualificazione  professionale  per  il personale di
          tutte  le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
          disponibili   a  seguito  della  definizione  delle  piante
          organiche  e  con  le modalita' previste dall'art. 3, commi
          205  e 206,  della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, fermo
          restando  che  le  singole  amministrazioni provvedono alla
          copertura  degli  oneri finanziari attraverso i risparmi di
          gestione sui propri capitoli di bilancio;
                t) prevedere   che  i  processi  di  riordinamento  e
          razionalizzazione  sopra  indicati  siano  accompagnati  da
          adeguati  processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
          all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
          della  Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione e
          delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
              2.   Nell'ambito   dello   stato  di  previsione  della
          Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, relativamente alle
          rubriche  non affidate alla responsabilita' di Ministri, il
          Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  puo'  disporre
          variazioni  compensative,  in  termini  di  competenza e di
          cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
              3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri,  comunque in servizio da almeno un anno alla
          data di entrata in vigore della presente legge presso altre
          amministrazioni  pubbliche,  enti pubblici non economici ed
          autorita' indipendenti, e', a domanda, inquadrato nei ruoli
          delle  amministrazioni, autorita' ed enti pubblici presso i
          quali  presta  servizio,  ove  occorra  in soprannumero; le
          dotazioni  organiche  di cui alle tabelle A, B e C allegate
          alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente
          ridotte".
              "Art.  13. - 1. All'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente
          comma:
                4-bis.  L'organizzazione e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                  a) riordino  degli uffici di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                  b) individuazione    degli    uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                  c) previsione  di  strumenti  di verifica periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                  d)   indicazione   e   revisione   periodica  della
          consistenza delle piante organiche;
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.
              2.  Gli  schemi  di  regolamento di cui al comma 4-bis,
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
          dal  comma  1  del  presente  articolo, sono trasmessi alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  entro trenta giorni
          dalla  data  della  loro  trasmissione.  Decorso il termine
          senza  che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
          comunque i regolamenti.
              3.  I  regolamenti  di cui al comma 4-bis, dell'art. 17
          della  legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1
          del    presente    articolo,    sostituiscono,    per    le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          i  decreti  di  cui  all'art.  6,  commi 1 e 2, del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,  n.  29,  come  sostituito
          dall'art.  4  del  decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
          546,  fermo  restando  il  comma 4  del  predetto art. 6. I
          regolamenti  gia' emanati o adottati restano in vigore fino
          alla  emanazione  dei regolamenti di cui al citato art. 17,
          comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
          dal comma 1 del presente articolo".
              "Art.  19.  -  1. Sui provvedimenti di attuazione delle
          norme   previste   dal   presente   capo   aventi  riflessi
          sull'organizzazione  del lavoro o sullo stato giuridico dei
          pubblici   dipendenti   sono   sentite   le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative".
              -   Il   decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni    l8 aprile    1997,   n.   236,   reca:
          "Regolamento  concernente  l'istituzione  del  servizio  di
          controllo  interno  presso il Ministero delle poste e delle
          telecomunicazioni".
              -  Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
          "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 1 1 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59".
              - L'art. 11 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
          il seguente:
              "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c)   riordinare  e  potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche;
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.
              2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
          della  Commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
          Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
          comunque emanati.
              3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
              4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli  97  e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
          di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29;
                b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui
          alla   lettera a),   l'istituzione   di   un   ruolo  unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
                c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
          di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
          negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
          fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
                d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
          ricerca;
                e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
                f)    prevedere    che,    prima   della   definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
          limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
          gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
          all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
          richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
          nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
          pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
          quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
          che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
          trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
          presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
          all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
                g) devolvere,  entro  il  30 giugno  1998, al giudice
          ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
          a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
          dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
          concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
                h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione
          delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
          collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro;
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
          disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
          nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
          delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica.
              4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati.
              5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
          28 dicembre  1995,  n.  549,  e' riaperto fino al 31 luglio
          1997.
              6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1,  della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
          parole:   "ai   dirigenti   generali   ed  equiparati  sono
          soppresse;  alla  lettera  i) le parole: "prevedere che nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale  e  decentrata  , sono sostituite dalle seguenti:
          "prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato ; la
          lettera  q)  e'  abrogata;  alla lettera t) dopo le parole:
          "concorsi  unici  per profilo professionale , sono inserite
          le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale, .
              7.  Sono  abrogati  gli  articoli  38  e 39 del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29.  Sono fatti salvi i
          procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
          pubblicato il bando di concorso".
              -  La  legge  7 giugno  2000, n. 150, reca: "Disciplina
          delle  attivita'  di  informazione e di comunicazione delle
          pubbliche amministrazioni".
          Note all'art. 1:
              -  Per  l'art.  14,  comma  2,  del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, si vedano note alle premesse.
              -  L'art.  7  del  citato decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, e' il seguente:
              "Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro).  -  1.  La  costituzione  e  la disciplina degli
          uffici   di   diretta   collaborazione  del  Ministro,  per
          l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,    e    successive   modificazioni   ed   integrazioni,
          l'assegnazione  di  personale  a  tali uffici e il relativo
          trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie
          particolari  dei  Sottosegretari  di  Stato,  sono regolati
          dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29.
              2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
          comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
                b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in
          funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi;
                c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo
          interno  di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in
          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
          personali;
                d) organizzazione  del  settore giuridico-legislativo
          in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con
          l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di
          testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei
          costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura
          dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
                e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
          cui    al    comma    1    ad   esperti,   anche   estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'".